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Telefonia - Controversie utente vs operatore delle comunicazioni

Contenzioso tra utenti e operatori



Nel giugno 2002 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la delibera n. 182/02/CONS, ha adottato il regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti.
Il regolamento, modificato nel marzo 2006 con delibera n. 137/06/CONS, prevede anzitutto la possibilità di segnalare all'Autorità violazioni di norme in materia di telecomunicazioni.
Le segnalazioni, che verranno unicamente utilizzate dall'Agcom nell'elaborazione di programmi di intervento generale, sono effettuate tramite la compilazione e la trasmissione agli indirizzi dell'Autorità, del formulario S, modificato dalla delibera n. 307/03/CONS.

Gli utenti che intendano invece agire in giudizio per la violazione di un proprio diritto, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Co.Re.Com (Comitati Regionali per le Comunicazioni) della propria regione che abbia già firmato la convenzione bilaterale con l'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate.
Ad oggi i Co.Re.Com. abilitati sono quelli della Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Val d'Aosta e Veneto.
In alternativa, gli utenti hanno la facoltà di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi alle Camere di Commercio territorialmente competenti ovvero dinanzi ad altri organismi di conciliazione che rispettino i principi della Raccomandazione 2001/310/CE.

Nell'istanza, che può essere inoltrata al Co.Re.Com. tramite la compilazione del Formulario UG, devono essere indicati a pena di inammissibilità:

* Nome dell'utente
* Cognome dell'utente
* Residenza o domicilio dell'utente
* Numero dell'utenza telefonica
* Denominazione e sede dell'organismo di telecomunicazioni
* Indicazione sintetica dei fatti all'origine della controversia
* Comunicazione di eventuali precedenti tentativi di composizione della controversia.

Dal momento della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione i termini per agire in giudizio sono sospesi, e riprendono a decorrere dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
Il procedimento di conciliazione deve essere ultimato entro 30 giorni dalla proposizione dell'istanza.

Durante l'espletamento della procedura di conciliazione, l'operatore telefonico può sospendere soltanto il servizio interessato dall'eventuale mancato pagamento da parte dell'utente, e, comunque, la sospensione relativa al servizio universale di telecomunicazioni non può essere adottata se non per gravi motivi, quali i casi di frode o d'insolvenza abituale.

L'utente, contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione, può chiedere al Co.Re.Com competente per terrirritorio, tramite la compilazione del formulario GU5, l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire l'erogazione del servizio oggetto della controversia, o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'organismo di telecomunicazioni sino al termine della procedura conciliativa. Se il Co.Re.Com territorialmente competente non è tra quelli abilitati a svolgere i tentativi di conciliazione, la richiesta di provvedimento temporaneo va indirizzata alla Direzione tutela dei consumatori dell’Autorità.

Se la conciliazione ha esito positivo è redatto un verbale di conciliazione costituente titolo esecutivo, in cui si prende atto dell'accordo.

Se, viceversa, in udienza non si raggiunge l'accordo su tutti o su parte dei punti controversi, qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti non sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria, le parti congiuntamente, o anche il solo utente, possono chiedere all'Autorità di definire la controversia ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

L'istanza (formulario GU13) con cui viene deferita all'Autorità la risoluzione delle controversie deve essere inoltrata allla Direzione tutela dei consumatori tramite raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano e deve essere corredata degli stessi elementi richiesti per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi ai Co.Re.Com.

La Direzione tutela dei consumatori, verificata l'ammissibilità dell'istanza, entro sette giorni dal ricevimento della stessa invita le parti a comparire all'udienza fissata per la discussione della controversia, per la cui definizione è previsto un termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza, le parti hanno facoltà di presentare memorie e documenti oltre che di prendere visione ed estrarre copia degli atti, con le procedure stabilite dai regolamenti dell'Autorità.
Esaurita la fase istruttoria, la Direzione trasmette la documentazione alla Commissione Infrastrutture e Reti, che, nel caso in cui lo ritenga necessario, può convocare le parti per un'ulteriore udienza. L'atto vincolante con il quale è definita la controversia è notificato alle parti e pubblicato nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.

FONTE a questo Link






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Data creazione : 08/06/2006 03:26
Ultima modifica : 08/06/2006 03:29
Categoria : Telefonia
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