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Cyber Sentenze - sentenza contro Telecom x 709
IL DISTACCO ARBITRARIO DELLA LINEA TELEFONICA OBBLIGA LA COMPAGNIA AL RISARCIMENTO DANNI
A seguito delle note vicende legate alle connessioni internet indesiderate (o mai effettuate), i c.d. 709, la Telecom Italia aveva annunciato che coloro che si fossero sentiti truffati dai dialer potevano evitare di pagare l'eccedenza in bolletta. Chi aveva già pagato poteva chiedere il rimborso. L'azienda annunciava che chiunque si fosse trovato in bolletta una tariffazione sui numeri 709 che avesse ritenuto dovuta ad una di queste truffe poteva evitare di pagare quell'eccedenza. In pratica, spiegava Telecom, era possibile pagare una bolletta ridotta indicando però, nella causale del conto corrente postale, "il distretto telefonico, il numero della linea, il bimestre di riferimento del pagamento parziale, il numero di conto Telecom Italia interessato, il nome e cognome del titolare, la motivazione del parziale pagamento" senza dimenticare di inserire la precisazione: "Gli addebiti oggetto di contestazione derivano da un non volontario utilizzo del servizio e da raggiri di tipo informatico nel corso di navigazioni Internet." Nonostante numerosi cittadini avessero seguito pedissequamente quanto pubblicizzato dalla compagnia telefonica, effettuando il reclamo, la denuncia ed il relativo storno delle somme oggetto di contestazione, la compagnia ha, senza preavviso alcuno, ed in maniera del tutto arbitraria, provveduto al distacco della linea telefonica ai malcapitati clienti. Il Giudice di Pace di Pisa, ha riconosciuto doveroso il risarcimento del danno conseguente all’illegittimo distacco della linea. Confconsumatori Pisa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

Il Giudice di Pace YYY ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. XXX del Ruolo Generale Contenzioso tra XXX, rappresentato e difeso dall’avv. ZZZ ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Pisa, via XXX ATTORE Contro Telecom Italia Spa rappresentata e difesa dall’avv. KKK ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Pisa, via XXX CONVENUTA OGGETTO: inadempimento contrattuale e risarcimento danni. CONCLUSIONI Per l’attore: accertare e dichiarare che la risoluzione del contratto di telefonia fissa con l’utente XXX non è stata correttamente esercitata per patente violazione della normativa contrattuale da parte di Telecom Italia Spa, dichiarando quindi che il ridetto contratto di telefonia fissa era ed è tutt’ora in corso, valido ed efficace, per l’effetto quindi condannare Telecom Italia Spa all’immediato riallaccio della linea telefonica con conservazione del pregresso numero d’utenza 123456; condannare, accertato il grave inadempimento contrattuale di Telecom, a risarcire il danno patrimoniale ed esistenziale, subito dall’istante, che si quantifica in €€€, o in quella minore somma che sarà provata o ritenuta di giustizia all’esito del presente procedimento; con vittoria di spese di causa. Per la convenuta: respingere la domanda ritenuta la legittimità e correttezza della sospensione e cessazione dell’utenza dell’attore. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di ctazione ritualmente notificato il sig. XXX, titolare dell’utenza Telecom 123456, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Pisa la predetta società chiedendo l’accoglimento delle conclusioni sopra evidenziate ed esponendo che sulle fatture 123 del 123 e n. 456 del 456 risultavano addebiti per chiamate internet tramite numeri 70X mai effettuate; che anche nella fattura 789 risultava nel dettaglio un ammontare dei costi anomalo, con riferimento in particolare a chiamate internazionali; che l’attore aveva presentato denuncia alla Polizia Postale ed inviato la stessa, unitamente al reclamo, alla Telecom; che la Telecom aveva mandato una comunicazione relativa ai numeri speciali 70X; che con raccomandata a/r in data 123 la convenuta aveva inviato diffida di pagamento pena la risoluzione del contratto; che dalla fine di settembre 2004 l’utenza veniva staccata sia in entrata che in uscita; che la Telecom aveva violato le condizioni contrattuali; che dal distacco dell’utenza, avvenuto per la somma di €€€, erano derivati notevoli disagi. La Telecom si costituiva chiedendo il rigetto delle domande dell’attore ed evidenziando che lo stesso non aveva inoltrato alcun reclamo per l’addebito di €€€ per chiamate internazionali, provvedendo unilateralmente al pagamento parziale della stessa, e che pertanto risultava legittima la procedura di sospensione e cessazione dell’utenza. In corso di causa veniva dato atto dell’avvenuta riattivazione dell’utenza. Esaurite le prove testimoniali, la causa passava in decisione all’udienza del 123 MOTIVI DELLA DECISIONE E’ pacifico che la Telecom effettuò il distacco dell’utenza dell’attore a seguito del mancato pagamento della somma di €€€, quale residuo importo di cui alla fattura 123456, imputato a collegamenti internet verso numeri internazionali. Risulta provato che l’attore, ritenendo tali collegamenti non allo stesso riferibili, effettuò la relativa denuncia alla Polizia Postale, depositata in atti, ed inoltrò reclamo alla Telecom. La comunicazione via fax in data 123, prodotta dall’attore, trova riscontro nella testimonianza del sig. CCC, teste indicato da parte convenuta. Il sig. XXX, quindi, rispettò la procedura di cui all’art. 17 della condizioni generali di abbonamento. Non risulta provato, invece, che il preavviso in data 456, venne preceduto dalla comunicazione di sospensione del servizio, prevista all’art. 19 delle stesse condizioni, e dalla comunicazione di definizione negativa del reclamo, di cui all’art. 17, comma 6 delle stesse condizioni. Non risulta, infatti, alcuna prova dell’avvenuta ricezione delle suddette comunicazioni. L’inosservanza della procedura sopra specificata, determina l’illegittimità della risoluzione del contratto. L’utenza è stata riattivata, pertanto, risulta cessata la materia del contendere con riferimento alla relativa domanda di adempimento. In ordine alla pretesa risarcitoria. Il sig. XXX chiede il risarcimento del danno per i disagi ed il discredito personale conseguenti al distacco dell’utenza. Nessuna prova risulta circa il discredito personale. Quanto ai disagi subiti, gli stessi, evidenziati dai testi esaminati, non integrano quello sconvolgimento di aspetti della vita della persona che determinano la risarcibilità del danno anche in assenza di una fattispecie di reato, ma costituiscono comunque effetti pregiudizievoli conseguenti al comportamento della Telecom in ordine ai quali può essere fatto riferimento a quanto previsto sia dall’art. 26 sia all’art. 27 delle condizioni generali di abbonamento, che prevedono la corresponsione al cliente di un importo pari al 50% del canone mensile di abbonamento per ogni giorno di ritardo nella riattivazione del servizio del servizio e di sospensione indebita. La Telecom Italia Spa riconosce un periodo di distacco dell’utenza pari a 109 giorni. I testi escussi hanno fatto riferimento al periodo fine settembre 2003-gennaio 2004. Si può pertanto individuare come dato certo quello evidenziato dalla convenuta. Tenuto conto, quindi, di quanto corrisposto al sig. XXX in base al contratto di utenza, risultante dalle fatture in atti, e della somma indicata dalla stessa Telecom, che appare adeguata all’entità del pregiudizio subito, la predetta Società deve essere condannata al pagamento in favore dell’attore della somma di € 741,20. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come nel dispositivo P.Q.M. Il Giudice di Pace di Pisa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da XXX contro Telecom Italia Spa così provvede: dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di riattivazione dell’utenza; dichiara l’illegittimità della risoluzione del contratto dell’utenza intestata all’attore; condanna Telecom al pagamento in favore del sig. XXX della somma di euro 741,20 a titolo di risarcimento del danno subito; condanna la Telecom al pagamento delle spese processuali in favore dell’attore che liquida nella complessiva somma di euro €€€, di cui €€€ per diritti, €€€ per onorari, €€€ per esborsi, oltre 12,5% per spese generali IVA e CAP come per legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Data creazione : 20/12/2006 22:58
Ultima modifica : 20/12/2006 22:58
Categoria : Cyber Sentenze
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