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Cyber Sentenze - Garante Vs Le Iene II
Provvedimento del 14 dicembre 2006 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il servizio andato in onda il 10 ottobre u.s. sulla rete televisiva Italia 1 nel corso della trasmissione "Le Iene", relativo all'uso di sostanze stupefacenti tra i frequentatori di un locale notturno di Milano; RILEVATO che, per realizzare il servizio, sono state posizionate alcune piccole spugne nella toilette del locale che, una volta impregnate dell'urina di ignari interessati, sono state sottoposte ad un test rivelatore dell'assunzione di stupefacenti; rilevato che il servizio è stato realizzato riprendendo immagini di persone di sesso maschile mediante una telecamera occultata nella toilette stessa; VISTO il provvedimento del 19 ottobre 2006 (in www.garanteprivacy.it, doc. web. n. 1350853) con il quale il Garante ha ritenuto che tale attività ha comportato un'illecita raccolta e un ulteriore trattamento illecito di dati personali anche sensibili, e ha pertanto disposto il blocco di ogni trattamento, in qualunque forma, di ogni dato di natura personale trattato nel caso in esame, consistente in informazioni e/o immagini e/o risultanze di test; CONSIDERATO che il blocco del trattamento è un provvedimento a carattere temporaneo che, soddisfatte le esigenze anche probatorie che ne avevano disposto l'adozione, deve essere seguito da un ulteriore provvedimento, che sulla base di un esame compiuto del merito, disponga in modo stabile sulla liceità e correttezza del trattamento (art. 4, comma 1, lett. o) del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ); RILEVATO che dopo il predetto provvedimento di blocco non sono emersi altri elementi di rilievo tali da comprovare la sussistenza dei requisiti di liceità e correttezza per pubblicare i dati in esame o, comunque, da modificare le valutazioni preliminari espresse in sede di blocco del trattamento; RITENUTO di dover al contrario riaffermare che il trattamento documentato dal servizio ha determinato una grave intrusione nella sfera privata delle persone interessate identificabili nelle immagini raccolte, nonché una lesione della loro dignità personale; RITENUTO in particolare che, come già constatato nel citato provvedimento del 19 ottobre 2006, il trattamento in questione ha violato principi del Codice applicabili a qualunque trattamento di dati personali, da chiunque effettuato, e che riguardano il dovere di trattare i dati secondo correttezza nei confronti delle persone presso le quali gli stessi sono raccolti (art. 11, comma 1, lett. a) del Codice), per scopi espliciti e secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai fini perseguiti (art. 11, comma 1, lett. b) e d), del Codice); ritenuto, altresì, che il medesimo trattamento ha violato anche alcuni specifici obblighi sussistenti in capo a chi effettua trattamenti di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, consistenti nel dovere di rendere note la propria identità e le finalità della raccolta e di evitare l'uso di artifici (art. 2, comma 1, del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica ); RILEVATO che tale violazione si è concretizzata già al momento della raccolta non informata dei dati (e della detenzione di filmati e risultati di test relativi a persone individuabili), a prescindere dalla circostanza che nella trasmissione televisiva non sono state mandate in onda immagini di persone identificabili, in quanto parzialmente oscurate; CONSIDERATO che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati (art. 11, comma 2, del Codice ); CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento, in tutto o in parte, se esso risulta illecito o non corretto (artt. 154, comma 1, lett. c) e d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice); RITENUTO, quindi, di dover adottare un nuovo provvedimento nei confronti del titolare del trattamento che resta identificato in RTI–Reti televisive italiane S.p.A. sulla base delle considerazioni espresse nel provvedimento di divieto adottato in data odierna dal Garante nei confronti della stessa società e in un caso analogo, considerazioni che si ritengono qui richiamate integralmente; ritenuto, pertanto, di dover disporre, di seguito al blocco disposto con il citato provvedimento del 19 ottobre 2006, il divieto di ogni trattamento -in qualunque forma e quindi anche tramite il sito web della trasmissione- di ogni dato di natura personale trattato nel caso in esame, consistente in informazioni e/o immagini e/o risultanze di test, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento; RILEVATO che, in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione penale di cui all'art. 170 del Codice; RITENUTA, altresì, la necessità di disporre l'invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di eventuale competenza; VISTA la documentazione in atti; VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:
Roma, 14 dicembre 2006 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE Data creazione : 11/04/2007 23:14 | Connessione...
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