Internet, per gip di Roma non punibile penalmente sistema 'peer to peer'
Il giudice ha archiviato un procedimento riguardante la violazione dei diritti d'autore per l'assenza di un sistema normativo che delinei un'apposita fattispecie: ''E' possibile comunque che sussista un problema di natura civilistica ma questa non e' materia della norma penale''
Un'altra sentenza che fara' molto discutere in tema di scambio di file protetti dal diritto d'autore su internet. Con un provvedimento decisamente storico il GIP del Tribunale di Roma Carla Santese, allineandosi alle conclusioni del PM Paolo Giorgio Ferri ha stabilito che il cosiddetto "Peer to peer" non costruirebbe reato. Almeno non nel caso che e' stato sottoposto al suo esame nel caso di specie. Questo perché non e' stata fornita la prova che i files musicali scambiati tra i due imputati avessero effettivamente una provenienza illecita.
Nel nostro sistema penale, precisa una nota d'agenzia che riprende stralci del provvedimento del GIP Santese, non sarebbe ravvisabile una norma che consenta di punire penalmente il cosiddetto sistema 'peer to peer', che consente lo scambio di file audio e video su Internet. Alla luce di questo ragionamento il GIP ha accolto la richiesta di archiviazione formulata dal PM Paolo Giorgio Ferri in un procedimento riguardante la violazione dei diritti d'autore come previsto dall'art. 14 della legge 248/2000.
La norma dell'art. 171 ter, comma 2, lettera a) bis prevede la punibilita' per chiunque «in violazione dell'art. 16 (ovvero in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico di un'opera) a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa». Secondo il pm ed il GIP, tuttavia se lo scambio avviene direttamente tra due utenti finali, cioe' senza l'intermediazione di un server centrale non si configurerebbe alcun reato.
L'indagine era partita a seguito alla denuncia di una societa' che aveva appunto sostenuto la violazione del diritto d'autore. Ma il magistrato nel provvedimento osserva che lo scambio tra utenti della rete non necessariamente deve avvenire per copie illecite delle opere condivise, ma può anche avere luogo per il tramite di originali lecitamente acquisiti. Pertanto, in assenza della dimostrazione della illegittimita' dell' acquisizione dell'originale o del file condiviso, non può esserci alcun pronunciamento di penale responsabilita' per gli utenti.
Peraltro tale prova, per l'accusa, e' spesso "diabolica", ovvero quasi impossibile da conseguire, richiedendo mezzi investigativi talvolta esperibili solo in territorio estero. E sovente capita che l'originale del file sia stato acquisito in territori off shore o comunque in stati che non considerano penalmente rilevanti tali comportamenti e non collaborano con le inchieste nate in Italia. Nel provvedimento giudiziale si legge inoltre: "non sempre o almeno non e' pacifico che le condotte che si vogliono censurare penalmente abbiano tale rilevanza. E' possibile comunque che sussista un problema di natura civilistica per i diritti d'autore ma questa non e' materia della norma penale perché non sempre e' ravvisabile in quel lucro una situazione penalmente perseguibile".
Nel primo caso, si versa nelle ipotesi dell'art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis) l. 633/41; e le sanzioni non sono certo lievi. Ma anche chi condivide pur senza una contropartita economica (cioe' per profitto) rimane soggetto ad una sanzione penale, pur decisamente più leggera, che e' quella dell'art. 171 in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa